in ottemperanza al decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 che ha sostituito l’art. 4 del D.L. 1° aprile 2021, n. 44, l'Ordine ha verificato, per il tramite della Federazione Nazionale, attraverso la Piattaforma nazionale -DGC, le regolarità o meno di ogni iscritto all'Albo riguardo l’obbligo vaccinale.
L'elenco contiene un certo numero di colleghi che hanno superato i 150 giorni dalla somministrazione della seconda dose, quelli con esenzione, anche temporanea, alcuni che hanno fatto recentemente la prima dose ed altri casi particolari.
La normativa vigente obbliga l'Ordine a spedire una lettera di diffida con invito a produrre, entro 5 giorni, la documentazione comprovante:
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l’effettuazione della vaccinazione con certificato di vaccinazione
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ovvero l’omissione o il differimento della stessa attestata dal proprio medico di medicina generale. Detta certificazione deve essere rilasciata unicamente dal proprio medico di famiglia e redatta dallo stesso, a pena di inefficacia, secondo le indicazioni fornite nelle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione e differimento dalla vaccinazione, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del dl n.172/2021.
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ovvero la presentazione della prenotazione della vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dal ricevimento della presente
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o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1 del medesimo articolo 4 attestata con certificazione del suo medico di famiglia.
La documentazione non può essere oggetto di autocertificazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 e ss.mm.ii.
Qualora non pervenga la documentazione richiesta entro 5 giorni dal ricevimento della diffida, l’Ordine sarà obbligato a procedere ai sensi del comma 4 del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, all'immediata sospensione dell'iscritto dall’esercizio professionale.
La diffida inviata via PEC si considera notificata anche qualora non venga letta.
Cordiali saluti
Antonio L. Sulis