Nell’ambito delle strategie di contrasto e di gestione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, la Direzione Generale della Sanità ha posto in essere diverse misure finalizzate contestualmente a ridurre gli spostamenti dei cittadini dal proprio domicilio per le prescrizioni mediche e l’accesso degli stessi alle strutture ospedaliere, ambulatori degli specialistici, dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta (PLS). Tra le misure adottate si ricordano in particolare le seguenti:
- Invio in modalità telematica al cittadino del promemoria cartaceo della prescrizione dematerializzata del SSN o del numero univoco (prot. n. 5717 del 10.03.2020);
- prescrizione farmaci in modalità telematica anche dei medicinali soggetti a ricetta limitativa (prot. n. 5812 del 11.03.2020);
- prescrizione in modalità telematica anche dei medicinali A/PHT in distribuzione in nome e per conto (prot. n. 7176 del 24.03.2020) tramite le farmacie convenzionate.
In merito alla trasmissione per via telematica del promemoria, si ritiene opportuno precisare che il promemoria deve essere inviato esclusivamente al cittadino e non alla farmacia, la vigente normativa garantisce il principio di libera scelta del cittadino e vieta la trasmissione dei dati della ricetta dematerializzata direttamente alla farmacia.
Come già sottolineato nella circolare RAS prot. n. 17255/2015 “nel caso in cui il medico prescrittore procedesse alla trasmissione via mail dei dati della ricetta dematerializzata direttamente ad una farmacia, non è escluso che possa ravvisarsi, per entrambe le figure professionali, medico e farmacista, un comportamento rilevante dal punto di vista disciplinare, civile, ed eventualmente anche penale”.
Si comunica ancora che non è consentita la prescrizione tramite ricetta dematerializzata dei farmaci di fascia C, che possono essere prescritti, a seconda del regime di fornitura stabilito dall’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) sulla base delle caratteristiche del medicinale tramite ricetta ripetibile (RR) e non ripetibile (RNR). La ricetta ripetibile è valida per 6 mesi e il paziente, se non indicato diversamente dal medico, può ritirare fino a dieci confezioni, pertanto il paziente ha la garanzia di un periodo sufficiente lungo di autonomia per l’accesso al trattamento farmacologico.
Anche la ricetta non ripetibile consente al fine di limitare l’accesso all’ambulatorio del paziente, qualora il medico non ritenga necessario una controllo continuo/ravvicinato degli effetti del trattamento prescritto, l’accesso alla terapia per periodi prolungati con la prescrizione di più confezioni del farmaco. Nel caso dei farmaci stupefacenti, anche quelli di cui alla Legge n. 38 del 15 marzo 2010, non è consentita la prescrizione dematerializzata.
La prescrizione originale (o nel caso di farmaci rimborsati dal SSR copia della ricetta rosa, in quanto l’originale è trasmesso alla ATS), è l’atto che consente al farmacista di giustificare l’uscita dello stupefacente dalla farmacia e lo scarico dal Registro. E’ del tutto evidente che non può essere utilizzato un documento facilmente riproducibile come un promemoria, al momento non sono stati disposti dal Ministero della Salute sistemi informatizzati per la prescrizione in sicurezza dei medicinali a base di principi attivi stupefacenti. Si invitano i soggetti in indirizzo alla diffusione della presente circolare a tutti gli operatori sanitari interessati.
Distinti saluti Il Direttore del Servizio
Donatella Garau (documento firmato digitalmente)