Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 ha assegnato agli Ordini l'obbligo di accertamento dell’inadempienza e la sospensione dall’esercizio della professione.
dei medici-chirurgi e degli odontoiatri che non risultino vaccinati (anche con la terza dose) contro il virus Sars-Cov2.
Qualora dalla banca dati centralizzata il medico non risultasse vaccinato l’Omceo competente lo inviterà al rispetto dell’obbligo vaccinale, dando cinque giorni di tempo per produrre la documentazione che provi l’avvenuta vaccinazione, l’omissione o il differimento, ovvero di avere già presentato richiesta di vaccinazione.
La somministrazione deve comunque avvenire entro 20 giorni dall’invito.
Decorsi i cinque giorni, qualora l’Ordine abbia accertato l’inadempimento vaccinale, verrà data comunicazione alla Fnomceo e al datore di lavoro, determinando l’immediata sospensione dall’esercizio della professione, con relativa annotazione nell’albo.
La sospensione sarà efficace fino alla comunicazione del completamento del ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose). Per i medici che hanno invece già completato il ciclo vaccinale primario, la sospensione sarà efficace fino alla somministrazione della terza dose, che dovrà comunque avvenire entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto.
Il medico sospeso non potrà percepire alcuna retribuzione o altro compenso, ne potrà svolgere la libera professione.
A breve anche l'Ordine di Oristano verrà abilitato alla procedura e dovrà provvedere ad un rapido controllo della posizione di ogni singolo iscritto, e assumere i conseguenti provvedimenti obbligatori per eventuali inadempienze rilevate.